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La Retribuzione del lavoro subordinato

17/12/2020

In questo articolo si esamina la retribuzione del lavoro subordinato con particolare attenzione verso gli elementi che la compongono, le forme possibili e le modalità di corresponsione.

Definizione

La retribuzione, conosciuta anche come salario o stipendio, è il corrispettivo che spetta al lavoratore subordinato in cambio della sua prestazione lavorativa. Secondo le previsioni dell’art. 2094 del codice civile la retribuzione viene erogata al lavoratore per la sua collaborazione nell’impresa. Tale partecipazione può essere attuata con il proprio lavoro intellettuale o manuale.

Il rapporto di lavoro subordinato è caratterizzato dallo scambio tra la prestazione del lavoratore e la corrispondente retribuzione. Quest’ultima è il principale obbligo in capo al datore di lavoro.

I principi fondamentali della retribuzione

I principi fondamentali della retribuzione sono indicati dall’art. 36 della Costituzione e il primo è quello della sua proporzionalità.

In base alla previsione della Costituzione, la retribuzione che viene percepita dal lavoratore dev’essere “proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro”. Secondo questo principio l’importo della retribuzione percepita deve essere proporzionato in funzione ad alcuni parametri come l’orario di lavoro, la categoria e la qualifica del dipendente.

In altre parole, in base a tale principio, la retribuzione percepita da un lavoratore part-time sarà inferiore rispetto a quella di un lavoratore impegnato a tempo pieno. In modo analogo lo stipendio di un lavoratore qualificato sarà più alto di quello di un lavoratore con una qualifica professionale inferiore.

Il secondo principio fa riferimento alla sufficienza della retribuzione percepita da qualsiasi lavoratore. La sufficienza si deve riflettere nella possibilità del lavoratore di avere un’esistenza libera e dignitosa. La Costituzione non riconosce questa possibilità solo al dipendente, ma la estende anche alla sua famiglia. Pertanto, la retribuzione dovrebbe essere sufficiente a garantire il mantenimento del prestatore di lavoro e della sua famiglia. La soglia del mantenimento a cui fa riferimento la Costituzione non è la semplice sopravvivenza del lavoratore e della sua famiglia, ma un’esistenza libera e dignitosa.

L’art. 37 della Costituzione, spiega e approfondisce meglio questo principio quando fa riferimento alla retribuzione della lavoratrice madre. Tale retribuzione dev’essere uguale a quella dal lavoratore maschio. Inoltre, l’importo percepito deve consentire ad essa di poter provvedere a tutti i bisogni personali e della propria famiglia.

Bisogna precisare che durante il periodo della maternità è prevista l’erogazione della retribuzione in forma indiretta. In tale periodo l’attività lavorativa non è eseguita, però la retribuzione viene percepita lo stesso, con varie percentuali stabilite dalla contrattazione collettiva.

La costituzione fa riferimento anche alla retribuzione dei lavoratori minorenni, che deve essere anch’essa proporzionata alla quantità del lavoro svolto, e rimanda a delle Norme speciali che regolano quest’istituto.

In conclusione, con riferimento al secondo principio, la totalità dei lavoratori deve poter gioire dalla propria vita personale e familiare e trascorrere un’esistenza dignitosa grazie a una retribuzione sufficiente.

Retribuzione discriminatoria

Prima di analizzare i caratteri della retribuzione, occorre soffermarsi sul divieto di trattamenti economici collettivi discriminatori, imposto dall’art. 16 della L. 300/1970.

Ai sensi di quest’articolo, non possono essere concessi trattamenti economici di maggior favore ai fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua, di sesso, di handicap, di età, orientamento sessuale, convinzioni personali oppure per l’affiliazione o l’attività sindacale svolta dal lavoratore.

Il comportamento discriminatorio del datore di lavoro è sanzionato con il pagamento di una somma pari all’importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno. L’importo a titolo di sanzione dev’essere versato a favore del fondo adeguamento pensioni.

I caratteri della retribuzione

L’art. 2099 del codice civile indica uno dei caratteri della retribuzione: quello della sua determinabilità. Secondo quest’articolo la retribuzione dev’essere in linea con le tabelle retributive dei vari contratti collettivi di categoria, quindi determinata rispettando i limiti stabiliti. Lo stipendio può essere anche concordato tra le parti, purché prevalga il principio del miglior trattamento retributivo del lavoratore.

Un altro carattere della retribuzione è quello della corrispettività. Questo carattere fa riferimento al fatto che la retribuzione è erogata contro/per una prestazione lavorativa. La sua corresponsione viene sempre a prestazione conclusa, il cosiddetto principio della post-numerazione.

 

Esistono situazioni in cui il principio della corrispettività viene meno, come nel caso sopra menzionato della maternità, quando la prestazione lavorativa non viene più eseguita dalla lavoratrice, però quest’ultima continua a percepire la retribuzione. Alla stessa stregua ci sono i casi della malattia, infortunio, ferie ecc. quando la prestazione lavorativa non è svolta ma l’erogazione dello stipendio è garantita.

Il terzo carattere della retribuzione del lavoratore subordinato è rappresentato dalla sua obbligatorietà. Ossia, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere per la prestazione lavorativa l’importo dovuto e il lavoratore non lo può rifiutare poiché è un diritto irrinunciabile di quest’ultimo.

Il quarto e ultimo carattere della retribuzione è la sua continuità. Siccome la retribuzione è consumabile e la sua funzione è quella di permettere al lavoratore e alla sua famiglia il mantenimento, il modo in cui questa dev’essere erogata esige la continuità, solitamente con cadenza mensile.

Gli elementi base che compongono la retribuzione sono stabiliti dai contratti nazionali di lavoro e sono rappresentati dalla paga base, scatti d’anzianità, elemento distinto della retribuzione e l’indennità di contingenza.

Elementi della retribuzione

La paga base viene stabilita dai contratti di categoria attraverso tabelle retributive (paga o minimo tabellare) in base alla qualifica, categoria e alle mansioni che identificano l’attività lavorativa del singolo prestatore.

Gli scatti di anzianità costituiscono parte integrante della paga base. Di solito, gli scatti hanno cadenza biennale e, sempre attraverso i contratti collettivi, sono limitati a un numero massimo.

L’elemento distinto della retribuzione è rappresentato da un importo fisso di 10,33 euro erogato per 13 mensilità e ha lo scopo di compensare il mancato adeguamento dei salari in seguito all’abolizione della scala mobile.

Un altro elemento che compone la retribuzione è l’indennità di contingenza. Detto importo fisso, nato anch’esso a seguito dell’abolizione nel 1991 della scala mobile, viene stabilito sempre dai contratti collettivi.

In base al meccanismo della scala mobile, prima del 01/01/1992, le retribuzioni venivano adeguate al costo della vita in modo automatico attraverso indici di riferimento. Con la sospensione della scala mobile viene pagata l’indennità di contingenza, un automatismo retributivo indicizzato al costo della vita maturata sino a tale data. La funzione di quest’indennità è di salvaguardare le retribuzioni dalla perdita del potere d’acquisto per effetto dell’inflazione.

Insieme a questi elementi fissi, costituiscono elementi della retribuzione anche le cosiddette attribuzioni patrimoniali accessorie. Quest’ultime hanno carattere saltuario e si distinguono in due categorie: attribuzioni retributive e attribuzioni non retributive.

Le attribuzioni retributive sono rappresentate da quelle voci occasionali e saltuari che assumono però carattere continuativo. Alcuni esempi sono:

  • le maggiorazioni per il lavoro straordinario, festivo o notturno;
  • i vari premi;
  • le indennità per ferie, per festività non godute, per il maneggio del denaro o di reperibilità, e tante altre.

Anche Il superminimo rappresenta un elemento retributivo. Esso si può definire come un aumento “ad personam” frutto della contrattazione a livello aziendale tra il lavoratore ed i datore di lavoro. Tale importo può essere assorbibile dai futuri aumenti contrattuali oppure non assorbibile.

L’altra categoria di attribuzioni patrimoniali sono quelle non retributive. Queste sono rappresentate da quelle voci della retribuzione che non hanno natura corrispettiva, ossia non sono erogate per la prestazione lavorativa, come per esempio:

  • l’assegno per il nucleo familiare;
  • il rimborso spese;
  • indennità di maternità;
  • indennità di malattia o infortunio.

Forme della retribuzione

Per quanto riguarda invece le forme della retribuzione, occorre fare riferimento all’art. 2099 del Codice Civile. In base a quest’articolo la retribuzione può essere stabilita a tempo (mensile o a ore), a cottimo, con partecipazione agli utili o ai prodotti, a provvigione o con prestazioni in natura.

La prima forma, quella a tempo, si distingue in due categorie: la retribuzione mensile denominata anche stipendio, che caratterizza il modo in cui viene retribuito soprattutto il lavoro impiegatizio e la retribuzione oraria o salario, che identifica il corrispettivo erogato per il lavoro degli operai.

Questa distinzione non è una regola, nel senso che anche gli operai possono essere retribuiti con uno stipendio, quindi retribuzione calcolata a base mensile, a giorni e non oraria.

La differenza tra queste due forme si può notare in caso di calo produttivo dell’azienda. Il lavoratore pagato con retribuzione calcolata a base mensile non subisce alcuna riduzione della stessa, invece se è pagato in base al numero di ore, registrerà una diminuzione di paga a causa della riduzione delle ore effettivamente lavorate.

Il sistema del cottimo, come forma di retribuzione descritto dall’art. 2100 del Codice Civile, si può usare esclusivamente nei casi in cui “l’organizzazione del lavoro è vincolata all’osservanza di un determinato ritmo produttivo”. I rami di produzione e le attività che possono ricorrere a questa forma di retribuzione sono indicati dai contratti collettivi.

Esistono due forme di retribuzione a cottimo: puro cottimo, quando l’intera retribuzione è calcolata in base alla produzione eseguita e si registra soprattutto nel caso del lavoro a domicilio, e il cottimo misto che prevede una paga base fissa completata con una parte che viene calcolata in base al principio della tariffa a cottimo.

Indipendentemente se di tipo puro o misto, quando la prestazione lavorativa viene retribuita con il sistema a cottimo il datore di lavoro deve preventivamente comunicare al lavoratore “i dati riguardanti gli elementi costitutivi della tariffa di cottimo, le lavorazioni da eseguirsi e il relativo compenso” (art. 2101 Codice Civile) nonché la quantità di lavoro e il tempo da impiegare.

Il sistema del cottimo non può essere utilizzato per la retribuzione dell’apprendista.

La partecipazione agli utili come forma di retribuzione può essere utilizzata dal datore di lavoro nel caso in cui è soggetto alla pubblicazione del bilancio. La partecipazione agli utili del lavoratore è determinata in base agli utili netti dell’impresa, pertanto non include la partecipazione da parte del prestatore di lavoro al rischio d’impresa.

Il terzo sistema che si può utilizzare per calcolare la retribuzione è quello della provvigione che consiste nel riconoscimento di una certa percentuale sull’affare concluso dal lavoratore. Come esempio si può usare il caso del rappresentante che ha come oggetto della propria attività lavorativa la vendita di certi contratti o di prodotti. In base al numero di contratti o prodotti venduti, al lavoratore viene riconosciuta una percentuale che rappresenta la sua retribuzione. Anche in questi casi, di solito la retribuzione è composta da una parte fissa, rappresentata dalla paga base, che viene integrata ulteriormente con le eventuali provvigioni.

L’ultima forma di retribuzione è quella con prestazioni in natura. Ovviamente non rappresenta la totalità della retribuzione ma più una forma d’integrazione della stessa. Le prestazioni in natura che si possono usare come esempi sono: vitto e l’alloggio oppure prodotti alimentari (questi ultimi soprattutto in caso del lavoro nel settore agricolo).

Modalità di corresponsione della retribuzione

La retribuzione deve essere consegnata al lavoratore entro un massimo di 30 giorni dalla fine del mese a cui si riferisce.

In base alla Legge 4 del 05/01/1953 il datore di lavoro è obbligato a corrispondere la retribuzione insieme ad un prospetto paga che deve contenere tassativamente alcuni dati come: nome, cognome, qualifica professionale del lavoratore, il periodo di paga, nonché tutti gli elementi che compongono la retribuzione.

Nel cedolino devono essere indicate anche tutte le ritenute effettuate al lavoratore e dev’essere consegnato al momento stesso in cui gli viene pagata la retribuzione.

Il datore di lavoro, con eccezione del datore di lavoro domestico, è tenuto a istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale devono essere iscritti tutti i lavoratori (subordinati, collaboratori coordinati e continuativi, etc.).

 

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© 2020 | MIRELLA MUSAT – p.iva 11927420015

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