Per fonti del diritto s’intendono tutti gli atti o fatti produttivi di diritti, ovvero tutte quelle Norme attraverso le quali la vita e il comportamento dei cittadini appartenenti ad una distinta comunità vengono disciplinati.
Sommario
La gerarchia delle leggi
Costituiscono l’ordinamento giuridico l’insieme di Leggi e Norme. All’interno dell’ordinamento giuridico le norme sono ordinate in una scala gerarchica che ne definisce l’importanza. Di conseguenza, la fonte superiore prevale su quella inferiore e nel caso in cui il contenuto della Norma di minore importanza è contrario al contenuto di una fonte superiore ne consegue l’inapplicabilità e l’inefficacia della norma inferiore.
Al primo posto nella gerarchia delle fonti del diritto troviamo la Costituzione del 1948 (composta da 138 articoli) e le leggi costituzionali.
Al di sotto della Costituzione troviamo i trattati internazionali e gli atti normativi comunitari che possono presentarsi sotto forma di regolamenti o direttive. I regolamenti hanno efficacia immediata e devono essere applicati senza ulteriori interventi legislativi da parte dello stato membro, mentre le direttive devono essere attuate attraverso leggi nazionali in un determinato arco temporale.
Al terzo posto, insieme alle leggi regionali, troviamo le leggi nazionali ordinarie (decreti legge e decreti legislativi). Ad un ulteriore livello della scala gerarchica delle fonti del diritto, si collocano i regolamenti (governativi, ministeriali e di altri enti pubblici). In fine troviamo gli usi e le consuetudini.
Diritto del lavoro e legislazione sociale
Per quanto riguarda invece il del diritto del lavoro, questo ordinamento giuridico può essere definito come l’insieme delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro e tutte le tematiche ad esso collegate. Il diritto della legislazione sociale si può definire come il complesso di norme emanate per regolare e disciplinare diversi aspetti della tutela del lavoratore subordinato.
Se le norme che costituiscono il diritto del lavoro sono di diritto privato, in quanto disciplinano il rapporto tra il lavoratore e datore di lavoro, le norme che identificano la legislazione sociale sono di diritto pubblico. Quest’ultime impongono direttamente obblighi legali alle parti, senza la possibilità di essere derogate dalla volontà dei contraenti.
Le fonti del diritto del lavoro e della legislazione sociale possono essere suddivise in tre gruppi:
- fonti internazionali o sovranazionali,
- fonti legislative statuali e regionali,
- fonti contrattuali collettive ed individuali.
Nel primo gruppo possiamo inserire le convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) a cui appartengono tutti gli stati membri dell’ONU. Queste convenzioni sono fonti indirette e hanno bisogno di un intervento legislativo del singolo Stato per la loro attuazione. Insieme alle fonti sovranazionali fanno parte di questo gruppo anche le fonti di diritto europeo che si manifestano attraverso regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.
Nel secondo gruppo troviamo fonti legislative come la Costituzione, le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge, quali i decreti legislativi e i decreti legge; le leggi regionali ed i regolamenti.
Un terzo gruppo di fonti del diritto del lavoro è costituito dalle fonti contrattuali (sindacali ed individuali) quali la contrattazione collettiva ed il contratto individuale di lavoro.
Anche se fuori dai tre gruppi sopra elencati, possiamo comunque identificare come fonti del diritto del lavoro e della legislazione sociale le consuetudini (cioè la ripetizione costante ed uniforme di una determinata condotta, con la convinzione dell’obbligatorietà della condotta stessa), nonché la giurisprudenza costituzionale e la prassi amministrativa.
Per prassi amministrativa s’intende la condotta omogenea dell’amministrazione pubblica. Nel caso del diritto del lavoro e della legislazione sociale, le amministrazioni pubbliche interessate sono principalmente: il Ministero del Lavoro, INPS (Istituti Nazionale Previdenza Sociale) e INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).