Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore dipendente recede unilateralmente dal contratto di lavoro. Si tratta di un atto volontario, unilaterale e recettizio (produce effetti nel momento in cui viene a conoscenza del destinatario). Il lavoratore nel rassegnare le proprie dimissioni non incontra particolari vincoli se non quello di dare il preavviso, obbligo previsto dall’art 2118 CC.
Sommario
Cessazione e preavviso
Il recesso dal rapporto di lavoro subordinato può nascere su iniziativa del datore di lavoro o del lavoratore. Nel primo caso si tratta di licenziamento, nel secondo caso invece si parla di dimissioni. In base alla previsione della legge, vige in capo al recedente l’obbligo del rispetto del periodo di preavviso.
Tale periodo è rappresentato dal lasso di tempo che intercorre tra la comunicazione di recesso e l’effettiva cessazione, e ha la funzione di evitare che la risoluzione immediata del contratto possa recare pregiudizio alla controparte. In mancanza, il recedente è tenuto a riconoscere un’indennità sostitutiva equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per tale periodo.
La durata del periodo di preavviso è stabilita, per la generalità dei dipendenti, dalla contrattazione collettiva, che di solito la modula in funzione dell’anzianità di servizio e della categoria del lavoratore.
Le dimissioni volontarie
Dal 12 marzo 2016, l’efficacia delle dimissioni è subordinata all’osservanza della procedura telematica prevista dall’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015. Pertanto, a partire da tale data, non è più possibile rassegnare le dimissioni con un documento in forma libera né per fatti concludenti.
In altri termini il lavoratore che intende presentare le proprie dimissioni, deve comunicarle in modalità telematica sul sito cliclavoro.gov.it oppure avvalendosi dell’assistenza fornita dai Consulenti del Lavoro CAF o Patronati.
La procedura delle dimissioni telematiche non è applicabile nei seguenti casi:
- lavoro domestico,
- dimissioni o risoluzioni consensuali intervenute in sede di conciliazione,
- dimissioni dei genitori lavoratori,
- dimissioni in caso di matrimonio,
- dimissioni durante il periodo di prova.
Le dimissioni telematiche possono essere revocate entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo.
Le dimissioni per giusta causa
Le dimissioni per giusta causa, ai sensi dell’art 2119 Codice Civile configurano un’ipotesi particolare di dimissioni del lavoratore subordinato. Infatti al verificarsi di un evento imputabile al datore di lavoro, che non consenta la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, il dipendente può recedere dal contratto con effetto immediato, senza obbligo di dare il preavviso al datore di lavoro.
Le situazioni che integrano l’ipotesi di dimissioni per giusta causa, in base all’orientamento giurisprudenziale sono:
- mancato pagamento delle retribuzioni,
- pretesa del datore di lavoro in prestazioni illecite,
- violazione degli obblighi di sicurezza,
- molestie,
- evidente demansionamento,
- mobbing.
A seguito delle dimissioni per giusta causa il lavoratore ha diritto a percepire l’indennità di mancato preavviso e a richiedere la NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego). Quest’ultima spetta al lavoratore in quanto si genera una situazione di disoccupazione involontaria che obbliga il datore di lavoro a versare il contributo di licenziamento.
Le dimissioni dei lavoratori genitori
Per i genitori lavoratori è prevista una particolare tutela in caso di rassegnazione delle dimissioni durante determinati periodi di tempo considerati protetti (lavoratrice durante il periodo di maternità oppure lavoratrice o lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino).
L’efficacia delle dimissioni presentate da questa categoria di lavoratori è subordinata alla convalida presso l’Ispettorato del lavoro competente per territorio. La procedura consiste nella presentazione di una “richiesta di convalida” corredata dalla lettera di dimissioni precedentemente consegnata al proprio datore di lavoro. In seguito il dipendente verrà convocato presso la ITL dove dovrà completare la domanda compilando un apposito modulo. Entro 45 giorni dalla richiesta l’ITL invierà il provvedimento al lavoratore e al datore di lavoro.
In caso di dimissioni presentate entro un anno dalla nascita, il lavoratore genitore ha diritto a percepire l’indennità sostitutiva di preavviso e a richiedere la NASPI, con conseguente obbligo in capo al datore di lavoro a versare il contributo previsto in caso di licenziamento.