L’orario di lavoro è un istituto fondamentale del diritto del lavoro e le prime indicazioni sulla sua importanza le troviamo all’articolo 36 della Costituzione.
Sommario
Normativa orario di lavoro
L’art. 36 della Costituzione Italiana decreta in primis che l’orario di lavoro è soggetto a limiti temporali che sono stabiliti della legge, e che il lavoratore ha diritto a periodi di riposo settimanali e annuali. I predetti periodi di riposo devono essere retribuiti e non possono essere oggetto di contrattazione individuale (tra datore di lavoro e lavoratore) sotto l’aspetto della rinuncia. Il lavoratore non può dunque dietro compenso economico rinunciare al periodo di riposo settimanale o annuale.
La funzione del riposo – giornaliero settimanale e annuale – la troviamo indicata all’art. 1 comma 2 lettera l del decreto legislativo N. 66 del 2003. Il sopracitato articolo definisce il “riposo adeguato” fornendo in questo modo chiarezza sulla sua funzione, ovvero di evitare che a causa della stanchezza il lavoratore metta a rischio la propria salute e incolumità nonché quella degli altri lavoratori. Pertanto per essere considerato adeguato, il periodo di riposo deve essere sufficientemente lungo e continuo.
Orario lavoro
Con riferimento alla disciplina dell’orario di lavoro la sua definizione la troviamo nel D. Lgs n. 66/2003. L’art. 1 comma 2 lettera a, definisce quale orario di lavoro il periodo in cui il prestatore di lavoro è a disposizione del datore di lavoro.
Come già anticipato, in base all’art. 36 della Costituzione l’orario di lavoro è soggetto a limitazione temporale definita attraverso le norme. La norma principale che regola in dettaglio l’orario di lavoro è il decreto legislativo n. 66/2003, modificato successivamente con il Decreto Legislativo n. 213/2004, la Legge 133/2008, la Legge 182/2010 ed in fine con la Legge 9/2014.
La durata normale dell’orario di lavoro è fissata, in base all’art. 3 del decreto legislativo 66/2003, in 40 ore settimanali mentre l’orario massimo di lavoro giornaliero è di 13 ore. Il limite dell’orario settimanale può essere oggetto di variazione, ma in ogni caso non può eccedere le 48 ore settimanali, comprese quelle dedicate allo straordinario.
Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è il periodo di lavoro svolto oltre il limite delle 40 ore settimanali ed è eventualmente regolato più in dettaglio dalla contrattazione collettiva. Se il limite settimanale di lavoro straordinario è di 8 ore, su base annua tale limite ammonta a 250 ore.
Il ricorso al lavoro straordinario è subordinato innanzitutto all’accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore, e alle situazioni particolari elencate all’art. 5 del D. Lgs 66/2003, come ad esempio: causa di forza maggiore, casi di eventi particolari come mostre o fiere che prevedono una manifestazione limitata nel tempo, oppure casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive. In quest’ultima circostanza c’è però un’altra condizione da rispettare: quella di dimostrare l’impossibilità di assunzione di nuovi lavoratori. In ogni caso le ore di straordinario devono essere computate a parte e, in base alle previsioni dei contratti collettivi, retribuite con maggiorazioni retributive oppure compensate con delle ore di riposo.
Le norme del D. Lgs 66/2003 si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati (anche nei confronti degli apprendisti maggiorenni) con le uniche eccezioni della “gente di mare”, del personale di volo e del personale addetto ai servizi di vigilanza privata. Inoltre, all’art. 16 sono elencate una serie di attività escluse dalla disciplina della durata settimanale dell’orario di lavoro.
Un’attenzione particolare la richiede l’art. 4 del decreto che tratta la durata media dell’orario di lavoro (orario di lavoro multi-periodale) che può essere oggetto di contrattazione collettiva. La norma sotto questo profilo riconosce alla contrattazione collettiva due facoltà: una è quella prevista dall’art. 3 di stabilire l’orario di lavoro al di sotto dello standard legale delle 40 ore, l’altra dà luogo a un regime in cui il normale orario non deve essere rispettato settimana per settimana ma come media di un certo arco temporale (più settimane o più mesi) fino a un massimo di un anno.
In questo modo in alcune settimane è possibile superare il limite dell’orario di lavoro di 40 ore, purché nelle settimane restanti del periodo preso in considerazione, sia effettuato il recupero delle ore lavorate in più.
Lo stesso discorso si può fare anche per lo straordinario con una unica differenza: il periodo in cui si superano le 48 ore settimanali non può essere superiore a 4 mesi, elevabile a 6 e fino a 12 mesi, a fronte di ragioni obiettive tecniche ed organizzative.
Retribuzione lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è retribuito con maggiorazioni definite dai contratti collettivi, o in alternativa deve essere riconosciuto al lavoratore un riposo compensativo. È utile ricordare che la base retributiva sulla quale si calcola la maggiorazione spettante, è costituita oltre che dalla paga base anche dagli altri elementi come la contingenza, gli scatti di anzianità e i premi di produzione.
In presenza di diverse maggiorazioni concomitanti, come ad esempio per il lavoro notturno svolto di domenica, ne viene riconosciuta solamente una, generalmente quella con la percentuale maggiore. Nel caso in cui lo svolgimento del lavoro straordinario è continuativo, si può corrispondere un importo determinato in modo forfettario con un accordo tra le parti, stabilendo la forfettizzazione dello straordinario.
Per le somme spettanti a titolo di lavoro straordinario, il lavoratore deve prestare attenzione alla prescrizione del diritto alla percezione ovvero 5 anni.
Lavoro supplementare
Un ulteriore tassello relativo alla disciplina dell’orario di lavoro è costituito dal lavoro supplementare. Se il contratto prevede una durata settimanale inferiore alla durata legale (meno di 40 ore settimanali), le ore lavorate in più rispetto all’orario contrattuale, e fino al limite legale, non costituiscono lavoro straordinario. In tal modo il datore di lavoro non sarà gravato dagli oneri e dai limiti specifici del lavoro straordinario.
Il ricorso al lavoro supplementare è possibile su accordo tra le parti, nel rispetto dei limiti previsti dai contratti collettivi ove presenti. Anche le ore di lavoro supplementare effettuate dal lavoratore sono retribuite con una percentuale di maggiorazione variabile in funzione del contratto collettivo applicato.