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Il contratto di apprendistato

06/12/2020

Il contratto di apprendistato, disciplinato dagli artt. 2130 – 2134 del Codice Civile e dalle Legge n. 25 del 1955, rappresenta uno dei primi contratti di lavoro speciali, in forza del quale il datore di lavoro deve impartire o far impartire l’insegnamento necessario al conseguimento della qualifica di apprendista.

 

Contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato, secondo l’art. 1 del D. Lgs 167/2011 è un contratto di lavoro a tempo indeterminato che ha come obiettivo principale la formazione dei giovani e l’occupazione degli stessi. Ne esistono tre tipologie: l’apprendistato per qualifica e per il diploma professionale, l’apprendistato professionalizzante e l’apprendistato di alta formazione. Tutte e tre sono applicabili sia al settore pubblico sia a quello privato.

Attraverso il D. Lgs 167/2011, la Legge 92/2012 e la Legge 78/2014, l’apprendistato è stato oggetto di importanti riforme. In particolare la legge 78/14 è stata concepita per agevolare l’applicazione del contratto mediante un alleggerimento dei vincoli e degli adempimenti in capo ai datori di lavoro.

 

Apprendistato per qualifica e per il diploma professionale

Questo tipo di contratto di apprendistato ha come scopo il conseguimento di una qualifica professionale ed è destinato ai giovani  con età compresa tra i 15 e i 25 anni, e può essere stipulato anche per assolvere all’obbligo di istruzione. La regolamentazione è rimessa sia alle regioni sia alle province autonome di Trento e Bolzano.

Per quanto riguarda la durata, questa non può essere superiore a 3 anni, oppure 4 anni in presenza di diploma quadriennale regionale. Per questo tipo di apprendistato è previsto obbligatoriamente un monte ore di formazione congruo alla qualifica o diploma da conseguire. Tale formazione può essere sia interna sia esterna all’azienda.

È possibile trasformare il rapporto di lavoro in apprendistato professionalizzante solo dopo il conseguimento del diploma o qualifica professionale.

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

L’ apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, ha come obiettivo il conseguimento di una qualifica professionalizzante e si può stipulare con soggetti che hanno un’età compresa tra 18 e 29 anni. Nel caso in cui il soggetto sia già in possesso della qualifica professionale si può anticipare di un anno e quindi stipularlo quando si ha solo 17 anni. La durata dell’apprendistato non può superare i 3 anni, oppure 5 anni quando lo scopo è il conseguimento di una qualifica caratteristica dell’artigiano. Anche per questo tipo di apprendistato è previsto obbligatoriamente un congruo periodo di formazione, che non può essere inferiore a 120 ore svolte nel triennio.

 

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

L’apprendistato di alta formazione e di ricerca, è destinato ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.  L’ obiettivo di questo apprendistato è più elevato, e si pone come scopo il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titolo di studio universitario e della alta formazione.

Si possono stipulare contratti di apprendistato anche durante i percorsi di specializzazione tecnologica, dottorati o per il praticantato necessario per l’accesso alle professioni ordinistiche. Anche in questo caso, se l’apprendista è già in possesso di un diploma professionale vale quanto scritto al precedente punto in relazione all’età.

Retribuzione contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato, indipendentemente dal tipo – professionale, professionalizzante o di alta formazione – presenta alcune caratteristiche diverse rispetto al classico contratto di lavoro. Il documento deve infatti includere obbligatoriamente il riferimento al “patto di prova” e al “piano formativo individuale”.

Per quanto riguarda il piano formativo individuale, prima delle modifiche apportate dalla Legge 78/2014 doveva essere ben definito all’interno del contratto di lavoro, mentre dopo l’entrata in vigore della norma, il piano può essere indicato solo in forma sintetica, avvalendosi anche di moduli e formulari predisposti dagli enti bilaterali e dalla contrattazione collettiva.

La disciplina generale del contratto di apprendistato prevede inoltre, per quanto riguarda la retribuzione, la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto al livello di destinazione, oppure in alternativa, la possibilità di retribuire l’apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità. Sempre con riferimento alla retribuzione, questa non può essere a cottimo. All’apprendista bisogna poi designare un tutor che lo segua nel suo percorso finalizzato al conseguimento del diploma o della qualifica.

Disciplina apprendistato

Dal contratto di apprendistato non si può recedere durante il periodo di formazione se non per giusta causa o per giustificato motivo. Una vola concluso il periodo di formazione, le parti potranno recedere dal contratto rispettando il termine di preavviso. Se nessuna delle parti ha comunicato la volontà di recesso, il contratto prosegue come un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il numero degli apprendisti che un datore di lavoro può assumere, dipende dal numero degli addetti alle proprie dipendenze alla data della stipula del contratto di apprendistato. Più precisamente, se il datore di lavoro non occupa lavoratori qualificati può assumere al massimo tre apprendisti. Se invece ne occupa sino a 10, può assumere un numero di apprendisti pari al numero delle maestranze specializzate. Se il datore di lavoro occupa più di 10 lavoratori, il numero complessivo degli apprendisti non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto ai lavoratori specializzati.

La Legge 92/2012 aveva introdotto una condizione alla stipula di nuovi contratti di apprendistato, ovvero l’obbligo del datore di lavoro di aver confermato in servizio, nei 36 mesi precedenti, almeno il 50% degli apprendisti. Questo vincolo è stato abrogato dalle Legge 78/2014. Sempre la Legge 78/2014 ha introdotto il vincolo della stabilizzazione, solo per datori di lavoro che occupano più di 50 addetti. Questi possono sottoscrivere nuovi contratti di apprendistato a condizione di aver confermato nei 36 mesi precedenti, almeno il 20% degli apprendisti occupati prima.

Dal punto di vista previdenziale ed assistenziale il contratto di apprendistato è conveniente per il datore di lavoro, in quanto la contribuzione dovuta è inferiore a quella dei normali contratti. Inoltre, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non è dovuta.

Dal 1 gennaio 2013, a seguito dell’introduzione a carico dei datori di lavoro del contributo di disoccupazione previsto dalla legge 92/12, è stato esteso anche agli apprendisti il diritto all’indennità di NASPI in caso di disoccupazione involontaria.

L’aspetto più importante del contratto di apprendistato è la sua natura formativa, prevista anche dall’art. 2132 del codice civile. Pertanto il datore di lavoro deve assicurare l’erogazione della formazione all’apprendista. In caso di inadempimento, esso è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta maggiorata del 100%.
Se invece il datore di lavoro vìola le disposizioni generali del contratto di apprendistato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro e in caso di recidiva questa varia da 300 a 1500 euro.

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© 2020 | MIRELLA MUSAT – p.iva 11927420015

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